Un grave episodio di violenza ha scosso il calcio dilettantistico molisano. Lo scorso 29 gennaio 2025, il Giudice Sportivo Territoriale del Molise ha emesso una pesante sanzione nei confronti di un calciatore dello Spinete che, al termine della gara contro il Forulum, ha aggredito l'arbitro lanciandogli un pallone in faccia.

Secondo il comunicato ufficiale della LND Molise, l'accaduto è avvenuto pochi secondi dopo il triplice fischio finale. Il calciatore ha colpito intenzionalmente l'arbitro al volto, causandogli un forte stordimento, un sanguinamento gengivale e un trauma alla mandibola.

La situazione è degenerata rapidamente: l'arbitro, accusando dolore e avvertendo rischi per la propria incolumità, ha richiesto l'intervento dei Carabinieri. Presso l'Ospedale di Termoli è stato successivamente diagnosticato un trauma contusivo con una prognosi di 5 giorni.

Il Giudice Sportivo ha qualificato l'azione come "condotta violenta" ai sensi dell'articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva, comminando la squalifica fino al 31 gennaio 2029, ovvero quattro anni di stop dall'attività agonistica. La sanzione rappresenta un messaggio chiaro contro gli episodi di violenza nel mondo del calcio, a tutela dell'incolumità degli arbitri e del rispetto sportivo.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo:

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, rileva che al termine della gara, pochi secondi dopo il triplice fischio finale, mentre l’arbitro si accingeva a rientrare negli spogliatoi, il calciatore ******** ******** (Spinete) lanciava intenzionalmente con le mani il pallone in direzione dell’arbitro e lo colpiva violentemente sulla parte del viso a sinistra, tra il mento e la bocca. Il colpo subito causava un forte stordimento per i primi due secondi, seguito da un sanguinamento gengivale per i successivi 5 minuti e un rossore sul punto dell'impatto. Inoltre, al rientro nel proprio spogliatoio, l’arbitro iniziava ad ad avvertire un forte dolore sulla parte alta della mandibola. Nel frattempo, dinanzi agli spogliatoi, si creava un forte clima di tensione e per questo motivo l’arbitro richiedeva l’intervento dei Carabinieri, anche per preservare la propria incolumità e quella degli assistenti.

Dopo pochi minuti giungeva una pattuglia che prendeva tutti i rilievi del caso. Una volta rientrato a casa, l’arbitro si accorgeva che il dolore peggiorava durante la masticazione e pertanto riteneva necessario recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Termoli dove veniva sottoposto agli accertamenti del caso e gli veniva diagnosticato un trauma contusivo della mandibola dx con prognosi di 5 giorni (come da referto rilasciato dall’Ospedale di Termoli allegato al rapporto arbitrale).

Questo GST ritiene che il comportamento tenuto a fine gara dal calciatore della società Spinete ********* ******** configuri una condotta violenta da parte di tesserati nei confronti di un ufficiale di gara, condotta violenta, che rientra tra quelle previste dall’art. 35 CGS. Nel caso di specie, infatti, si rinviene un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzatosi in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività, secondo la definizione del legislatore federale. Tutto ciò premesso, visto ed applicato l’art. 35, comma 4 CGS D E C I D E 1. di squalificare il calciatore ********* ********  (Spinete) fino a tutto il 31/01/2029 ai sensi dell’art. 35, comma 4 CGS. Questa sanzione deve essere considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara (ai sensi del comma 7 del citato art. 35). Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Sezione: Promozione / Data: Mar 04 febbraio 2025 alle 00:45
Autore: Michele Caffarelli
vedi letture
Print