La giustizia sportiva ha emesso la sua sentenza in merito a un tentativo di combine che ha coinvolto un ex calciatore del Guidonia Montecelio 1937 FC Srl. Tounkara Tounkara Mamadou è stato deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per la violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. 

L'accusa nei suoi confronti era di aver contattato Jacopo Martini, all'epoca tesserato per il Fussball Club Südtirol S.r.l., con l'obiettivo di persuaderlo a farsi ammonire intenzionalmente durante la partita di Serie B tra Catanzaro e Südtirol, disputata il 27 ottobre 2024. Lo scopo di Tounkara era presumibilmente quello di scommettere sull'evento e ottenere un illecito guadagno.

Le indagini della Procura Federale hanno ricostruito una sequenza di contatti tra i due calciatori. Il 24 ottobre 2024, Tounkara avrebbe contattato Martini via WhatsApp, invitandolo a scaricare l'applicazione Signal, nota per la sua funzione di cancellazione automatica dei messaggi dopo un breve periodo di tempo. Subito dopo, tramite Signal, Tounkara avrebbe inoltrato a Martini una serie di messaggi testuali inequivocabili, tra cui "Fratello se entri mi serve un giallo", "Mi devi dire sicuro che ti fa entrare però", "Per favore mi serve devo pagare delle cose fratello", "Per quello ti scrivo qua" e "Figlio mio". Martini non aveva fornito alcuna risposta a queste sollecitazioni.

Nei giorni successivi, il 26 ottobre 2024, alla vigilia dell'incontro Catanzaro – Südtirol, Tounkara avrebbe nuovamente contattato Martini via WhatsApp con un laconico "Figlio mio giochi?". Alla risposta di Martini, che lo informava della sua mancata inclusione nella formazione titolare, Tounkara avrebbe replicato con "Secondo tempo giochi" e "Entra su segnal", senza però ottenere alcun riscontro. Infine, a distanza di alcune settimane, l'8 e il 12 novembre 2024, Tounkara avrebbe tentato un ulteriore approccio tramite Instagram, inviando a Martini i messaggi "Figlio mio abbandonato papà" e "Figlio mii tacci tua", a testimonianza dell'insistenza e della frustrazione per il silenzio dell'ex compagno.

L'inchiesta della Procura Federale era scattata il 18 novembre 2024, a seguito di una segnalazione da parte dell'FC Südtirol in merito al contenuto dei messaggi ricevuti dal proprio tesserato Jacopo Martini. La segnalazione, trasmessa dal segretario del club altoatesino in ottemperanza al codice etico e al modello organizzativo della società, evidenziava il tentativo di approccio da parte di Tounkara, che invitava Martini a utilizzare un'applicazione di messaggistica con cancellazione temporizzata.

Nel corso dell'attività istruttoria, oltre all'acquisizione della documentazione, era stato ascoltato il calciatore Martini, il quale aveva confermato la vicenda, allegando l'intera conversazione avuta con Tounkara su Signal. Martini aveva inoltre precisato di aver conosciuto Tounkara nella stagione 2023/2024, quando entrambi militavano nel Foggia Calcio.

Successivamente, era stato sentito anche Tounkara Tounkara Mamadou, il quale inizialmente aveva negato l'utilizzo di Signal e di aver contattato Martini. Tuttavia, messo di fronte agli screenshot dei messaggi, il deferito aveva ammesso di esserne l'autore, riconoscendo il nickname "TT". Tounkara aveva dichiarato di trovarsi in un periodo di difficoltà economiche e di aver contattato l'ex compagno per verificare la possibilità di scommettere su una sua ammonizione durante la partita Catanzaro – Südtirol.

La Procura Federale, ritenendo sussistenti le violazioni disciplinari, aveva notificato la conclusione delle indagini il 22 gennaio 2025. Il tesserato, tramite il suo legale, aveva richiesto un'audizione, ma non si era presentato all'appuntamento senza fornire alcuna giustificazione.

Nella fase predibattimentale, in vista dell'udienza del 27 marzo 2025, il difensore di Tounkara aveva eccepito l'improcedibilità del deferimento per presunta violazione dei termini procedurali e, nel merito, aveva chiesto l'assoluzione del suo assistito, sostenendo che i messaggi avessero un tono "scherzoso e scanzonato" e non facessero alcun riferimento esplicito a scommesse o giochi d'azzardo.

Durante il dibattimento, l'avvocato della Procura Federale aveva respinto l'eccezione di improcedibilità, ritenendo il deferimento tempestivo, e aveva chiesto una squalifica di due anni per Tounkara. Il legale del giocatore aveva invece insistito sulla richiesta di accoglimento della memoria difensiva.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – ha preliminarmente respinto l'eccezione di improcedibilità, ritenendo che l'atto di deferimento fosse stato regolarmente notificato entro i termini previsti. Nel merito, il Collegio ha ritenuto accertata la responsabilità di Tounkara, evidenziando la sua stessa ammissione in sede di audizione circa il tentativo di ottenere la disponibilità di Martini a farsi ammonire per poter scommettere.

Il Tribunale ha riconosciuto che, pur in assenza di prove di effettive scommesse (motivo per cui non è stata contestata la violazione dell'articolo 24 o 30 del CGS), il tentativo di Tounkara di indurre un altro tesserato a commettere un'infrazione al regolamento al fine di trarne un vantaggio illecito costituisce una chiara violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

Sebbene stigmatizzando la gravità dell'accaduto, il Tribunale ha deciso di discostarsi dalla richiesta di squalifica di due anni avanzata dalla Procura Federale, tenendo conto del buon comportamento processuale mostrato da Tounkara, il quale aveva ammesso le proprie responsabilità pur con un'iniziale reticenza.

In conclusione, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – ha inflitto a Tounkara Tounkara Mamadou la sanzione di 10 mesi di squalifica.

Sezione: Serie D / Data: Lun 07 aprile 2025 alle 19:25
Autore: Redazione Notiziario del Calcio / Twitter: @NotiziarioC
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