Il Giudice Sportivo di Lega Pro, Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 31 Marzo e del 1 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito riportiamo.

A carico di Società
Ammende

€ 1.5000,00 Lucchese per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%) posizionati nel Settore Curva Ovest:, al 34° minuto del primo tempo (per due volte), al 30° e al 32° minuto del secondo tempo (per dieci volte), intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuti per dieci volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare riprovevolezza delle condotte tenute) e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1.000,00 Avellino per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 32°, al 35° e al 45° minuto del secondo tempo, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1.000,00 ACR Messina per avere: 1. una parte dei suoi sostenitori (il 70% circa) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per un minuto circa, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; 2. una parte dei suoi sostenitori (il 50% circa) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 22° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 900,00 Spal per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 61° minuto della gara, due fumogeni sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 600,00 Ascoli per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 4°, al 5° e al 6° minuto del secondo tempo, tre petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 600,00 Trento A) per avere, la quasi totalità (circa l’80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, intonato: 1. al 19° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa trenta secondi; 2. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa trenta secondi; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, al 19° minuto del primo tempo, esposto, per circa due minuti, uno striscione della dimensione di circa 20 metri di lunghezza per 1 metro di altezza contenente una frase offensiva nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300,00 Ternana per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 34° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200,00 Monopoli per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e per aver imbrattato i sanitari con scritte offensive nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200,00 Pergolettese per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato in due punti l’attacco inferiore della balaustra posta all’interno del settore Tribuna 3, causandone il distacco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 100,00 Triestina per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in ciascuna delle predette circostanze, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

A carico di calciatori

Squalifica per una gara

D’Alessio Leonardo (Milan Futuro) Per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. A), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, R. Iv ufficiale).

Capoferri Mattia (Pergolettese) Per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 c.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Vassallo Francesco (Renate)
Buchel Marcel (Acr Messina)
Oyewale Sulaiman (Giugliano)
Dalmazzi Alessandro (Lumezzane)
Pretato Mattia (Pontedera)
Giorico Daniele (Torres)
Ambrosini Michele (Albinoleffe)
Milillo Alessio (Arzignano V.)
Bianchini Giancarlo (Audace Cerignola)
Salvemini Francesco Paolo (Audace Cerignola)
Talia Angelo (Benevento)
D'Angelo Sonny (Campobasso)
Del Sole Ferdinando (Giugliano)
Melgrati Riccardo (Lucchese)
Tenkorang Joshua (Lumezzane)
Giraudo Federico (Perugia)
Mastropietro Federico (Pianese)
Simeoni Luca (Pianese)
Corona Giacomo (Pontedera)
Longobardi Gianluca (Rimini)
Panico Ciro (Sorrento)
Radrezza Igor (Spal)
Mane Balla Moussa (Team Altamura)
Cicerelli Emanuele Pio (Ternana)
Vallocchia Andrea (Ternana)
Idda Riccardo (Torres)
Mercadante Mario (Torres)
Anastasia Emanuele (Trento)
Nicastro Francesco (Vis Pesaro)

Sezione: Serie C / Data: Mar 01 aprile 2025 alle 20:15
Autore: Francesco Vigliotti
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