Il Giudice Sportivo di Serie D ha accolto due reclami, quelli di Gozzano, nella sfida con il Sestri Levante (3 aprile scorso), e dello Scordia nella gara con la Leonfortese (6 settembre 2015). Il Gozzano sul campo aveva pareggiato 1-1, lo Scordia aveva perso per 2-1.

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SESTRI LEVANTE - GOZZANO SSD.AR.L.  Il Giudice Sportivo:  - letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dal A.S.D. GOZZANO SSDRL, con il quale si chiede sia inflitta all'USD SESTRI LEVANTE la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani";  - rilevato che, nel corso della gara l'USD SESTRI LEVANTE procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente: " al 30' del secondo tempo, il n. 8 Owusu Ansah Derrik (classe '94) con il n. 16 Meucci Matteo (classe '93); " al 7' del secondo tempo, il n. 3 Usai Luigi Denis (classe '96) con il n. 17 Gallotti Lorenzo (classe '94); " al 10' del secondo tempo, il n. 7 Marinai Stefano (classe '93) con il n. 20 Provenzano Christian (classe '96);  - rilevato che la sostituzione effettuata al 7' del secondo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno 2 calciatori nati dal 1º gennaio 1996, oltread 1 calciatore nato dal 1º gennaio 1995 ed 1 calciatore nato dal 1º gennaio 1997, così come previsto dal C.U. n. 1, del 1 luglio 2015, lettera c) del Dipartimento Interregionale.

Delibera:  1) di accogliere il reclamo;  2) di infliggere alla USD SESTRI LEVANTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;  3) di non addebitare la tassa di reclamo.

 

A.P.D. LEONFORTESE – S.S.D. CITTÁ DI SCORDIA  Il Giudice Sportivo, - visto il comunicato ufficiale n. 104/CFA del 14 aprile 2016 emesso dalla IV sezione della Corte Federale d’Appello che ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla S.S.D. CITTÁ DI SCORDIA avverso alla decisione assunta dalla III sezione della Corte Sportiva d’Appello con comunicato ufficiale n. 083/CSA del 26.2.2016, disponendone l’annullamento e rimettendo gli atti a codesto giudice per l’esame del merito; - esaminato il reclamo del 7 settembre 2015 proposto dalla S.S.D. CITTÁ DI SCORDIA con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Speciale Filippo tesserato per la A.P.D. LEONFORTESE. - lette le ulteriori memorie inviate dalla SSD Città di Scordia  entro il termine previsto dall’art. 21, C.G.S. CONI dalla SSD - rilevato che il calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per la società Castelbuonese, ha preso parte, in data 16 aprile 2015, alla gara Castelbuonese-Castellamare, quarti di finale della fase regionale del campionato Juniores2014/2015, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia ed a seguito della medesima gli è stata comminata la squalifica per una gara per “recidiva in ammonizione II infrazione”, di cui al C.U. n.501 del 17 aprile 2015 emesso dal Comitato Regionale Sicilia.

rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata e che, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Speciale Filippo non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto  
P.Q.M.  
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.P.D. LEONFORTESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.  

Sezione: Serie D / Data: Gio 21 aprile 2016 alle 21:00
Autore: Ermanno Marino
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