La vicenda legata alla partita tra Teramo e Sambenedettese, conclusasi con la vittoria esterna per 2-1 della formazione ospite, ha visto un nuovo capitolo con la pronuncia del Giudice Sportivo in merito al reclamo presentato dalla società Città di Teramo 1913SRLSSD. L'istanza del club abruzzese mirava all'annullamento dell'incontro e alla sua conseguente ripetizione, motivata da un presunto svolgimento irregolare della gara.

Il fulcro del contendere risiedeva nella mancata espulsione del calciatore della U.S. Sambenedettese SSDARL, numero 99, Federico Moretti. Secondo la tesi del Teramo, l'arbitro avrebbe dovuto sanzionare il giocatore con il cartellino rosso in seguito alla sua seconda ammonizione.

L'analisi del rapporto di gara da parte del Giudice Sportivo ha inizialmente evidenziato la registrazione di una sola ammonizione a carico di Moretti, avvenuta al 45'+6 del secondo tempo. Tuttavia, a seguito di una richiesta di chiarimenti, il direttore di gara ha ammesso un errore tecnico. 

Nel suo supplemento di referto, l'arbitro ha riconosciuto di aver ammonito Moretti una prima volta al 46' della ripresa per aver spintonato un avversario, una sanzione che era stata omessa dalla trascrizione a causa di una successiva animata discussione che aveva richiesto il suo intervento per sedarla, portandolo ad adottare ulteriori provvedimenti disciplinari.

Successivamente, al 51' del secondo tempo, Moretti è stato nuovamente sanzionato con un'ammonizione, la seconda della sua partita, ma in questo caso non è seguita l'espulsione, come previsto dal regolamento.

Il Giudice Sportivo ha poi preso in considerazione la dichiarazione dell'arbitro riguardo all'intervallo temporale tra la mancata seconda ammonizione e il fischio finale. Secondo quanto riportato, sono trascorsi circa quindici secondi. In questo breve lasso di tempo, la squadra del Teramo ha avuto l'opportunità di battere un calcio di punizione, sviluppando un cross in area di rigore, il quale è stato respinto dalla difesa avversaria, con la palla che è poi tornata verso la metà campo.

Valutando l'accaduto, il Giudice Sportivo ha richiamato l'articolo 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, relativo agli errori tecnici. In conformità con la giurisprudenza della Corte Sportiva d’Appello FIGC in casi analoghi, è stato ritenuto compito degli organi di giustizia sportiva stabilire se e in che misura tali errori abbiano inciso sulla regolarità della competizione.

Nel caso specifico, il Giudice Sportivo ha concluso che la permanenza in campo del calciatore Moretti per circa quindici secondi, durante i quali non si è verificata alcuna azione di gioco concreta e decisiva, non possa essere considerata rilevante al punto da compromettere l'intera regolarità della gara. Si è ritenuto che l'assenza di conseguenze significative sul piano agonistico permetta una valutazione specifica del caso, salvaguardando il risultato sportivo ottenuto sul terreno di gioco, in assenza di elementi contrari.

Di conseguenza, il Giudice Sportivo ha disposto il rigetto del reclamo presentato dal Teramo. La regolarità dello svolgimento della partita è stata dichiarata valida, e il risultato finale di Città di Teramo – Sambenedettese 1-2 è stato convalidato.

Tuttavia, il calciatore della U.S. Sambenedettese SSDARL, Federico Moretti, è stato sanzionato con una squalifica di una giornata per somma di ammonizioni. Infine, le spese relative al reclamo sono state addebitate alla società Città di Teramo 1913SRLSSD.

Sezione: Serie D / Data: Mar 15 aprile 2025 alle 15:23
Autore: Redazione Notiziario del Calcio / Twitter: @NotiziarioC
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