La partita tra Piacenza e Cittadella Vis Modena, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D, è stata al centro di una polemica che ha coinvolto il Giudice Sportivo.

Al termine dell'incontro, vinto dai biancorossi per 4-1, il Cittadella Vis Modena ha presentato un reclamo ufficiale, contestando l'espulsione del proprio calciatore Matteo Boccaccini.

L'episodio contestato

Al termine del primo tempo, dopo una mischia in area di rigore, l'arbitro ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Boccaccini. Il club modenese, attraverso le immagini, ha evidenziato come il fallo che ha portato all'espulsione non sarebbe stato commesso dal proprio giocatore, ma da un avversario. Il portiere del Cittadella, Andrea Piga, è rimasto a terra dopo un contatto, ma nelle immagini non si vede chiaramente Boccaccini colpire il portiere.

La decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dopo aver esaminato il reclamo e le prove presentate dal Cittadella Vis Modena, ha deciso di respingere la richiesta di annullamento dell'espulsione. Nel comunicato ufficiale, si legge che il direttore di gara ha indicato nel proprio referto che Boccaccini ha spinto un avversario e ha assunto un atteggiamento provocatorio. Il Giudice Sportivo ha ritenuto le prove presentate dal club modenese insufficienti a smentire quanto riportato nel referto arbitrale.

Il comunicato integrale del Giudice Sportivo

“Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società CITTADELLA VIS MODENA A.S.D ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PIACENZA CALCIO 1919 – CITTADELLA VIS MODENA A.S.D Il Giudice Sportivo,

alla segnalazione ex art. 61.3 Codice di Giustizia Sportiva fatta pervenire dal CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L. rispetto alla gara in epigrafe e con la quale si chiede di revocare il provvedimento disciplinare di espulsione comminato al proprio calciatore n. 30, Matteo Boccaccini, poiché l’Arbitro l’avrebbe erroneamente ritenuto reo di una condotta che il medesimo non ha compiuto

In particolare, nella segnalazione si afferma che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini al termine, del primo tempo di giuoco, poiché ritenuto reo di avere colpito il portiere della propria squadra, che in quel momento si trovava riverso a terra e si invita, pertanto, codesto Giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dal Direttore di gara ed assumere ogni conseguente determinazione.

rilevato che, nel referto arbitrale si afferma chiaramente che il n. 30 del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L., Matteo Boccaccini, veniva espulso perché durante una mass confrontation “spingeva un avversario, pur senza violenza e assumeva atteggiamento provocatorio”, come ulteriormente confermato del Direttore di gara che ha inoltrato su richiesta di questo giudice sportivo un supplemento di rapporto;

considerato che, attraverso l’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, nella fattispecie di cui è causa non si è concretizzato alcun addebito di condotta violenta diverso da quello indicato in referto ed effettivamente riferibile al calciatore sanzionato e che non sono rilevabile condotte gravemente antisportive di cui all’art. 61, comma 4.

P .Q.M.
Dispone:

di respingere le richieste del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L.;

di addebitare il contributo per la segnalazione sul conto del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L”

Sezione: Serie D / Data: Mer 08 gennaio 2025 alle 20:05
Autore: Redazione NotiziarioCalcio.com / Twitter: @NotiziarioC
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