Una buona notizia per la Vogherese: il Giudice Sportivo ha deliberato di assegnare ai rossoneri la vittoria 3-0 a tavolino nella partita col Ligorna disputata lo scorso 10 settembre. I pavesi conquistano così i primi tre punti della loro stagione balzando direttamente fuori dalla zona playout. Accolto quindi il reclamo per l’utilizzo da parte dei genovesi di un giocatore che risultava squalificato.

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo:

AVC VOGHERESE 1919 – LIGORNA 1922
Il Giudice Sportivo,

esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD AVC VOGHERESE 1919 con il quale si
deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore TASSOTTI RICCARDO (nato il 16/06/2004) impiegato con il n.
24, nella partita in epigrafe, sin dall’inizio della gara;

esaminate le memoria fatta pervenire dalla SDC LIGORNA 1922 nella quale si chiede il rigetto del reclamo non essendo applicabile
la sanzione della perdita della gara, poiché a detta della resistente risulterebbe assente l’ulteriore requisito indicato dalle disposizioni
applicabili, ovvero che il giocatore abbia cambiato società sportiva.

rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per l’ SDC LIGORNA 1922, è stata comminata la squalifica per una
gara, per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario, di cui al C.U. n. 97 del 25 maggio 2023 emesso dal Dipartimento
Interregionale – Campionato Nazionale Juniores Under 19, stagione sportiva 2022/2023, disputate in data 24 maggio 2023;

rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Nazionale Juniores Under 19 2022/2023, come
ricavabile dal fatto che la gara di play-off del 24 maggio 2023 rappresenta l’ultima gara disputata dalla SDC LIGORNA 1922, nella
stagione sportiva.

Rilevato, pertanto, che il calciatore TASSOTTI RICCARDO, inserito in distinta ed effettivamente impiegato per l’intera durata della
gara in epigrafe, prima del Campionato Nazionale Dilettanti 2023/24, non aveva titolo a parteciparvi, ai sensi dell’art. 10, comma 6,
del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo scontato la summenzionata squalifica per una gara;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla SDC LIGORNA 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare il contributo di reclamo.

Sezione: Serie D / Data: Gio 21 settembre 2023 alle 15:38
Autore: Redazione NotiziarioCalcio.com / Twitter: @NotiziarioC
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