Un gravissimo episodio di violenza nel calcio dilettantistico campano ha portato a una delle squalifiche più severe degli ultimi anni. Il giudice sportivo ha inflitto una squalifica fino al 31 ottobre 2028 a Luca Borrelli, tecnico del San Sebastiano, squadra militante nel campionato di Prima Categoria.

I fatti si sono verificati durante l'ultimo match casalingo contro la Juventude Stabia 2001 quando, dopo essere stato espulso per proteste nel secondo tempo, l'allenatore ha dato vita a una serie di atti violenti nei confronti dell'arbitro. La situazione è degenerata rapidamente nella zona spogliatoi, dove Borrelli ha impedito l'accesso al direttore di gara, arrivando al contatto fisico.

Nonostante il tentativo di un dirigente di placare gli animi, l'allenatore è riuscito a entrare nello spogliatoio arbitrale dove ha aggredito fisicamente l'ufficiale di gara con calci e ginocchiate alla coscia, allo stomaco e al collo, continuando anche successivamente con minacce e offese.

L'arbitro, costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, si è recato in ospedale dove gli sono stati riconosciuti 10 giorni di prognosi per le lesioni e contusioni subite.

Il giudice sportivo ha motivato la lunga squalifica definendo il comportamento dell'allenatore come "atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale", stabilendo una sanzione esemplare con l'obiettivo di prevenire futuri episodi di violenza nel mondo del calcio.

Questo il comunicato del giudice sportivo territoriale della Campania:
 

II GST letto il referto arbitrale, rilevato che: - il sig. Borrelli Luca, allenatore della squadra San Sebastiano F.C. veniva espulso dal DDG al minuto 49' del secondo tempo di giuoco per essere entrato sul TDG a protestare; - il tesserato suddetto rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e minacciose all'indirizzo del DDG; - al termine della gara, lo stesso Borrelli attendeva il DDG nella zona antistante gli spogliatoi, ove perseverava nella condotta innanzi descritta, con ripetute minacce di morte rivolte al DDG; successivamente, il Borrelli impediva l'accesso nello spogliatoio al DDG, giungendo a puntare la sua fronte contro quella dello stesso DDG;- in seguito, nonostante l'intervento da parte di un Dirigente della medesima squadra, il Borrelli entrava nello spogliatoio arbitrale ove colpiva ripetutamente il DDG, con violenti calci e ginocchiate all'altezza della coscia e dello stomaco e, nondimeno, con sbracciate all'altezza del collo; - solo dopo tale aggressione il Borrelli veniva allontanato da un Dirigente della società ospitante, il che non impediva a questi di continuare nel rivolgere espressioni offensive e minacciose al DDG; - in ragione dell'aggressione subita, il DDG si metteva in contatto con i carabinieri per tutelare la propria incolumità; - allontanatosi dal campo, il DDG si recava nello stesso giorno presso il Presidio Ospedaliero di Salerno, sua città Natale, ove faceva ritorno anche l'indomani; - i sanitari rilasciavano ad egli referto di pronto soccorso, prodotto agli atti di questo C.R., nel quale venivano dati n. 10 giorni di prognosi al DDG, in ragione delle lesioni e contusioni riportate; Considerato che il comportamento del tecnico Borrelli Luca, sopra riportato, costituisce ex art. 35, 4"' comma - e per relazione IA comma - condotta violenta nei confronti del DDG in quanto " atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzandosi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività "nei confronti del DDG ,il tutto come da costante giurisprudenza degli organi federali (cfr. Corte Giust Fed., in C.U.n.161/CGF del Corte Giust Fed in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22122016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. ml 141CSA del 3.2017), con produzione di relativo referto medico;- considerato che la sanzione da infliggere al tecnico Borrelli Luca va considerata ai fini dell'applicazione della misura amministrativa a carico della Società San Sebastiano F.C. ex C.U- 104/A FIGC del 17.122014; - visto il comma dell'art.35; PQM delibera di infliggere al tecnico Borrelli Luca, della Società San Sebastiano F.C. la squalifica fino al 31.102028. La fattispecie rientra tra le previsioni di cui al C.U. n.104 del 17/12/2014 in materia di prevenzione contro i fatti violenti nei confronti dei DOG.

Sezione: Attualità / Data: Ven 01 novembre 2024 alle 21:15
Autore: Ermanno Marino
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