La Lucchese ha intrapreso un'importante azione legale contro la recente decisione del Tribunale Federale che ha inflitto al club toscano una pesante penalizzazione di sei punti in classifica per la stagione corrente. Il direttore generale Riccardo Veli, in rappresentanza della società rossonera, ha depositato un articolato ricorso presso la Corte Federale d'Appello, contestando con fermezza i fondamenti giuridici della sentenza emessa lo scorso 10 marzo 2025.

Le violazioni contestate

Al centro della controversia si trovano due distinti procedimenti disciplinari a carico della società. Il primo (n.151/TFN-SD/2024-2025) riguarda il mancato versamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per il trimestre novembre 2024-gennaio 2025, per un importo di circa 442.154 euro, oltre a rate di incentivi all'esodo per circa 14.400 euro. Il secondo procedimento (n.154/TFN-SD/2024-2025) concerne invece il mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli stipendi e agli incentivi all'esodo per lo stesso periodo, per importi rispettivamente di circa 126.432 euro e 8.826 euro.

Entrambe le violazioni riguardano obblighi finanziari che avrebbero dovuto essere adempiuti entro il termine perentorio del 17 febbraio 2025.

La tesi difensiva della Lucchese

Il punto nodale della difesa presentata dalla Lucchese non contesta i fatti oggettivi dei mancati pagamenti, ma si concentra sull'interpretazione normativa che ha portato all'applicazione di una sanzione ritenuta sproporzionata.

Secondo la linea difensiva esposta nel ricorso, l'attuale interpretazione adottata dal Tribunale Federale, secondo cui "l'omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS darebbe vita a due violazioni distinte, ciascuna sanzionabile con il minimo edittale di due punti di penalizzazione", rappresenterebbe uno stravolgimento della norma di riferimento.

Il club sostiene con decisione che il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva sia intrinsecamente legato al fattore temporale (il mancato rispetto della scadenza) e non alla quantificazione delle singole voci di pagamento omesse. In altre parole, secondo la Lucchese, la sanzione minima di "almeno due punti" dovrebbe essere applicata per il mancato pagamento del trimestre nel suo complesso, senza ulteriori distinzioni tra le diverse componenti del debito.

I profili di illegittimità sollevati

Il ricorso articola tre principali motivi di contestazione:

1. Difetto di motivazione

La società lamenta come il Tribunale Federale, nella sua decisione, non abbia adeguatamente motivato la scelta di applicare sei punti di penalizzazione, limitandosi ad affermare di "non voler discostarsi dall'ormai consolidato orientamento" giurisprudenziale. Nel ricorso si evidenzia come tale motivazione sia "meramente assertiva, tautologica, apodittica", richiamando anche recenti pronuncie del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che considerano nulle le sentenze per omessa o apparente motivazione.

2. Mancata applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

Il secondo profilo di illegittimità riguarda la mancata applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, che secondo la Lucchese avrebbero dovuto portare all'applicazione di una sanzione massima di quattro punti. Il ricorso cita espressamente la decisione n. 249 del 7 giugno 2024 dello stesso Tribunale Federale, in cui questi principi erano stati valorizzati per mitigare il trattamento sanzionatorio. La difesa sottolinea come la società, mai manchevole nei propri obblighi di pagamento fino alla scadenza contestata e impegnata sul campo per evitare la retrocessione, avrebbe meritato una sanzione più proporzionata.

3. Errata applicazione dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva

Infine, il ricorso contesta l'interpretazione dell'articolo 33 del CGS, sostenendo che il dato letterale della norma non consente di considerare i mancati versamenti di Irpef e Inps come "fattispecie diverse". Secondo la Lucchese, la norma sanziona unitariamente il "mancato versamento delle suddette competenze" entro il termine perentorio, senza distinguere tra le diverse voci di debito, che rilevano quindi unitariamente ai fini sanzionatori.

Le richieste del club

Alla luce di queste argomentazioni, la Lucchese 1905 chiede alla Corte Federale d'Appello di dichiarare nulla o annullare la decisione impugnata o, in subordine, di riformarla riducendo la penalizzazione a quattro punti, ritenuti più proporzionati alla violazione commessa.

Una questione di interpretazione normativa

Il ricorso solleva questioni interpretative di notevole rilevanza per l'intero sistema disciplinare sportivo. La controversia non riguarda infatti solo la specifica situazione della Lucchese, ma investe più ampiamente i criteri applicativi delle norme sanzionatorie in materia di adempienti finanziari delle società calcistiche.

La decisione della Corte Federale d'Appello potrebbe quindi rappresentare un importante precedente per future controversie analoghe, chiarendo definitivamente se il mancato versamento di diverse componenti debba essere considerato come un'unica violazione o come una pluralità di infrazioni distinte.

Per la Lucchese, in ogni caso, l'esito del ricorso potrebbe rivelarsi determinante per le sorti del campionato in corso, considerando l'impatto che due punti di penalizzazione in più o in meno potrebbero avere sulla classifica finale e sulle possibilità di salvezza della squadra toscana.

Sezione: Serie C / Data: Lun 17 marzo 2025 alle 12:33
Autore: Redazione Notiziario del Calcio / Twitter: @NotiziarioC
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